STATUTO DEL COMITATO

“MARIANTONIA SAMA’”

PREMESSA

 

Mariantonia Samà detta “La Monachella di San Bruno” visse dal 2 marzo 1875 al 27 maggio 1953.

Sofferente, inchiodata a letto per sessant’anni in assoluta immobilità, unita solo a Cristo Crocifisso, raggiunse, in religioso silenzio, la sublime vetta della santità.

Nessun cronista del tempo, neppure persone consacrate a lei vicine, si sono premurate di lasciare un solo rigo di ricordi.

È la sorte sempre degli umili, grandi solamente davanti a Dio e, perciò, degni di vera glorificazione.

La Monachella di San Bruno, professa silenziosa delle Beatitudini evangeliche, fu giustamente ritenuta, a voce di popolo, una vera Santa, che con la sua “vita nascosta” è stata una fedelissima discepola di Gesù Crocifisso.

 

Art 1 – Costituzione e sede legale

 

Per onorare la memoria di Mariantonia Samà detta “Monachella di S. Bruno” su iniziativa del parroco pro tempore Don Francesco Palaia viene costituito un Comitato per la beatificazione di Mariantonia Samà denominato Comitato “Mariantonia Samà” con sede in Sant’Andrea Apostolo dello Jonio presso la Parrocchia Santi Pietro e Paolo, Corso Umberto I, snc.

 

Art 2 – Finalità

 

Il Comitato ha lo scopo esclusivo di promuovere e diffondere in Italia e all’estero, con tutti i mezzi idonei, e fino alla beatificazione, la conoscenza e le virtù eroiche della Serva di Dio “Monachella di S. Bruno” al secolo Mariantonia Samà, nata e deceduta a Sant’Andrea in concetto di santità e, seguendo la sua testimonianza di vita, praticare opere di beneficenza.

Esso non ha fini di lucro neanche indiretto.

 

 

 

Art 3 – Soci promotori

 

Sono soci promotori del comitato quelli che sottoscrivono il presente statuto.

I soci promotori cessano di appartenere al comitato per:

-        dimissioni volontarie;

-         morte;

-        indegnità, deliberata per comprovati motivi, dall’Assemblea degli associati la quale decide in via definitiva.

Per raggiungere le finalità di cui all’art. 2 il comitato si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Il comitato in ogni caso, rimborserà soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata e curerà la copertura assicurativa ai sensi di legge.

 

Art 4 – Diritti e obblighi dei soci promotori

 

I soci promotori hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere le prestazioni gratuite concordate e a recedere dall'appartenenza al comitato.

I soci promotori sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto.

 

Art 5 – Organi

 

Sono organi del comitato:

-         l'assemblea;

-         il presidente;

-         il segretario.

 

Art 6 – Assemblea

 

L'assemblea è costituita da tutti i soci promotori del Comitato.

Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno7 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano, o da quella di invio della posta elettronica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci promotori; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci promotori, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12. L'assemblea ha i seguenti compiti:

-      nomina al suo interno il segretario;

-         sviluppa ed approva il programma di attività;

-         approva il bilancio preventivo;

-         approva il bilancio consuntivo;

-        fissa le norme per il funzionamento del Comitato su proposta del presidente;

-        approva o respinge le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 13;

 

Art 7 – Presidente

 

Il presidente del comitato è di diritto il parroco pro-tempore.

Il presidente rappresenta legalmente il comitato nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal segretario.

Il Presidente svolge inoltre i seguenti compiti:

-         dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea;

-         sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;

-        determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.

La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al Presidente e, per sua delega, al Segretario, i quali godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di accendere, in nome e per conto del Comitato stesso, conti correnti di corrispondenza presso Istituti bancari di sua fiducia, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso ai sensi dell’art. 41, comma 1, c.c.

 

Art 8 – Segretario

 

Il segretario eletto, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

-         provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci promotori;

-         provvede al disbrigo della corrispondenza;

-         é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’assemblea;

-         predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al presidente entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al presidente entro il mese di marzo;

-         provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del comitato nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

 

Art 9 – Gratuità e durata delle cariche

 

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Segretario dura in carica due anni e può essere riconfermato.

 

Art 10 – Risorse economiche

 

Il comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-         liberi contributi dei soci promotori;

-         contributi dei privati;

-         contributi dello Stato, di enti e dì istituzioni pubbliche;

-         contributi di organismi internazionali;

-         donazioni e lasciti testamentari;

-         rimborsi derivanti da convenzioni;

-         entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

-         rendite di beni mobili o immobili pervenuti al comitato a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dall’assemblea.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.

 

Art 11 – Bilancio

 

Ogni anno devono essere redatti, a cura del presidente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 30 aprile.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

 

Art 12 – Modifiche allo statuto

 

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti al comitato.

 

Art 13 –Scioglimento

 

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del comitato, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo.

 

Art 14 – Norma di rinvio

 

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

I soci promotori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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© Comitato Canonizzazione "Mariantonia Samà" S.Andrea Jonio - Catanzaro (Italia)